Tutte le imprese di produzione di liquori e bevande spiritose fanno capo ad una normativa europea che ne disciplina la materia. Infatti la produzione di bevande alcoliche segue dei processi primari e secondari diversi per ciascuna tipologia di bevanda che viene prodotta.
Per quanto riguarda la produzione di liquori infatti il processo di produzione generalmente è proprio la miscelazione. Infatti alcool, zucchero, erbe aromatiche o componenti vegetali che rilasciano l’aroma, insieme ai coloranti, vengono mescolati insieme seguendo delle proporzioni variabili; quando distribuiti sul mercato le proporzioni e gli ingredienti sono definite da una normativa oggettiva che determina non solo le modalità di produzione, la gradazione alcolica, ma anche l’etichettatura e la distribuzione del prodotto finale.
Vediamola insieme.
Azienda agricola produzione di liquori: la normativa
Quando un’azienda agricola sperimenta la produzione di liquori deve considerare la normativa vigente in materia. Essa è fruibile sui siti della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per quanto riguarda la vendita e l’esportazione. Le linee generali sulla produzione e l’etichettatura di bevande spiritose fa capo alla normativa del 2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea, e alcune norme modificate nel corso del 2021.
In linee generali il documento europeo stabilisce
- la definizione, la designazione, la presentazione e l’etichettatura delle bevande spiritose nonché alla protezione delle loro indicazioni geografiche;
- l’alcol etilico e i distillati di origine agricola utilizzati nella produzione di bevande alcoliche;
- l’uso delle denominazioni legali di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di prodotti alimentari
In esso vengono date delle definizioni sui requisiti delle bevande spiritose, i requisiti dell’alcol etilico di origine agricola, la presentazione ed etichettatura, le denominazioni legali delle bevande spiritose e la domanda di registrazione di un’indicazione geografica.

Inoltre l’allegato 1 definisce a norma di legge le categorie di bevande spiritose e da cosa devono essere composte.
Nel caso dei liquori:
a) Il liquore è la bevanda spiritosa:
- avente un tenore minimo di edulcoranti, espresso in zucchero invertito, di:
— 70 grammi per litro per i liquori di ciliegia o di ciliegia acida il cui alcole etilico è costituito esclusivamente da acquavite di ciliegie o di ciliegie acide,
— 80 grammi per litro per i liquori aromatizzati esclusivamente alla genziana o a piante simili o all’assenzio,
— 100 grammi per litro in tutti gli altri casi;
- ottenuta con alcol etilico di origine agricola o un distillato di origine agricola o una o più bevande spiritose o una combinazione di tali prodotti, edulcorata ed addizionata di uno o più aromi, prodotti di origine agricola o prodotti alimentari.
- Il titolo alcolometrico volumico minimo del liquore è di 15 % vol.
- Nella produzione del liquore possono essere utilizzate sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche.
Normativa per liquori artigianali
Anche nel caso della produzione di liquori artigianali la normativa va seguita qualora l’intenzione è quella di vendere i prodotti. In questo caso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura definisce tutte le pratiche da attuare anche nel campo dell’artigianato e della vendita del prodotto spiritoso online in Italia e all’estero.
Inoltre, a monte della produzione dei liquori, le fasi di imbottigliamento e di miscelazione prevedono un’attrezzatura specifica, locali idonei e autorizzazioni come la SCIA e la certificazione Hcccp.
Licenza UTF produzione di liquori
Se dunque vuoi vendere alcolici, ciò che ti servirà è proprio una licenza. Si chiama appunto licenza UTF e vale anche per la produzione di liquori quando l’obiettivo è la loro vendita.
Per ottenere la licenza UTF di vendita di alcolici bisogna rivolgersi all’Agenzia Dogane e Monopoli, consegnare tutta la documentazione richiesta ed essere in regola con le tasse.
Sul portale delle Dogane e Monopoli sono presenti i modelli standard da utilizzare per l’istanza, e la richiesta può essere consegnata a mano direttamente all’ufficio di pertinenza oppure inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per ottenere la licenza UTF bisogna allegare alla richiesta:
- copia del documento di identità del titolare dell’esercizio o del suo rappresentate legale;
- copia della SCIA
- copia della visura camerale aggiornata;
- due marche da bollo da 16 euro, una per la richiesta di rilascio e l’altra per la licenza.




